Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che tenga contatti con latitanti, senza esserne il difensore, e faccia da intermediario per la definizione di aiuti economici agli stessi. (Nella specie, anche in considerazione della condotta processuale del professionista e della brevità dei comportamenti tenuti, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 2 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 7 settembre 1999, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 02 Luglio 1997 (sospensione)
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