Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che si faccia tramite e partecipe di un tentativo di corruzione posto in essere nell’interesse del proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 1997 (sospensione)
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