Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Attività senza titolo – Illecito deontologico – Apposizione in autentica di firma falsa – Omesse informazioni alla parte – Attività senza mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che dopo aver accettato un incarico stragiudiziale decida unilateralmente, all’insaputa del cliente, di proporre una azione giudiziaria facendosi rilasciare una procura in bianco e utilizzando per l’azione i nominativi di due colleghi, uno dei quali completamente all’oscuro di tutto e per il quale era utilizzata una firma falsa per l’autentica della procura. (Nella specie è stata confermata nei confronti dei due professionisti la sanzione della sospensione per mesi sei e mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 18 Giugno 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Novembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment