Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà – Pluralità di azioni – Illecito deontologico.

Pone in essere una condotta deontologicamente rilevante l’avvocato che, in difetto di elementi di particolari esigenze giuridiche e strutturali idonee a giustificare la autonoma trattazione per ciascuna delle parti, presenti separatamente un elevato ed ingiustificato numero di ricorsi (nella specie ben 233) con identici causa petendi e petitum e differenti per la sola quantificazione di ciascun credito, così aggravando sia la posizione dei propri assistiti, obbligati ad un esborso eccessivo ed ingiustificato per competenze legali, sia quella delle controparti, costrette ad attivare tante difese quanti erano i ricorsi, con conseguenti oneri economici per la notevole attività processuale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 11 giugno 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 11 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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