Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza professionale, il professionista che, contravvenendo a quanto stabilito dalle parti in un atto di transazione, con il quale le parti stabilivano di rinunciare reciprocamente al giudizio ancora pendente, proseguiva in esso senza svolgere alcuna attività, ma limitandosi a chiedere semplici rinvii (nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’ avvertimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 6 settembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 06 Settembre 2005
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