Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e probità – Rapporti con i colleghi.

Viola i doveri di lealtà, probità e colleganza l’avvocato che in sede di un accordo transattivo, in qualità di difensore di due lavoratori, non porti a conoscenza del difensore della controparte convenuta (datore di lavoro) che i propri assistiti hanno fatto ricorso anche alla procedura speciale di cui al D.lgs. n. 80/92 per riscuotere il credito nei confronti del medesimo datore, e che, inoltre, perseveri in tale comportamento omissivo provvedendo a ricevere, per conto dei clienti, le rate corrispondenti al debito determinato consensualmente fra le parti, nonostante, nel frattempo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 22 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 17 Luglio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Dicembre 2002
Giurisprudenza CNF

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