Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione

Se è vero che l’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, altrettanto vero è che tale difesa non può tuttavia mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo legale, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 9 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 13 Dicembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 09 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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