Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che deleghi la trattazione di una pratica ad un collaboratore di studio non avente titolo professionale alcuno, né di alcun genere, e che conseguentemente rediga una parcella ove figurino, come svolte dal professionista stesso, attività in realtà svolte dal delegato. (Nella specie, in considerazione della giovane età e della episodicità del fatto, che comunque riguardava una fase stragiudiziale, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 15 Giugno 2001 (censura)
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