Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che si presti a intraprendere azioni giudiziarie, apparentemente legittime, ma in realtà fondate su maliziose omissioni o su preordinati riferimenti equivoci, tutti finalizzati e strumentali al conseguimento di illeciti vantaggi per il proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
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