Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Stipula di convenzione con società per il recupero di crediti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che stipuli con una società per il recupero dei crediti una convenzione con cui pattuisca la determinazione del compenso in forma forfetaria. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 18 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 16 marzo 2004, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 16 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 18 Maggio 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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