Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricorra a prestiti elargiti da clienti dello studio e ometta di adempiere alle obbligazioni assunte non provvedendo alla restituzione dei prestiti ottenuti. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento dell’avvocato che per onorare i suoi debiti aveva comunque venduto la casa di abitazione e i mobili dello studio, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura) (Accoglie parzialmente il ricorso in revocazione avverso decisione C.N.F. 11 luglio 1997, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 348
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 348 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Ottobre 1994 (sospensione)
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