Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che domicili il proprio studio presso una società di assicurazione. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età del professionista e della provvisorietà della domiciliazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 27 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 14 luglio 2003, n. 215
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 14 Luglio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 27 Giugno 1998 (censura)
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