L’avvocato che, in un contesto negoziale complessivamente equivoco nel quale egli compaia come cessionario del credito ceduto da soggetto già fallito che egli assista legalmente nella medesima procedura concorsuale, curi un interesse proprio in danno dell’apparente cliente e dei soggetti che con lo stesso sono venuti a contatto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante che, oltre a svilire i doveri di indipendenza e di autonomia del rapporto, non rispetta i divieti relativi al conflitto di interessi ed al patto di quota lite, con conseguente grave pregiudizio per l’immagine della categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 5 giugno 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 05 Giugno 2007
0 Comment