Viola i principi di probità e correttezza professionale l’avvocato che ottenga da un proprio cliente un finanziamento, senza peraltro provvedere alla restituzione degli importi ricevuti. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 5 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 18 Novembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 05 Dicembre 1995 (sospensione)
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