Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Incarichi pregressi e successivi con una delle due parti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l’avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 11 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 8 novembre 2001, n. 229

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 08 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 11 Luglio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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