Il professionista che, attraverso la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione con una società di recupero crediti, dia vita a un duplice rapporto di carattere commerciale per la partecipazione agli utili derivanti dalla attività di recupero crediti, e di carattere professionale in quanto avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche necessarie per il recupero dei crediti stessi, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza, configurante un’ipotesi di conflitto d’interessi, anche se solo potenziale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 29 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 225
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 28 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 29 Dicembre 1997 (archiviazione)
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