Affinché l’attività contro un ex cliente sia consentita devono congiuntamente ricorrere tre condizioni: a) che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; b) che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; c) che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. Pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente del quale abbia curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 30 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Luglio 2007
0 Comment