L’avvocato che consapevolmente compia una azione contraria agli interessi della parte assistita, opponendosi ad un decreto monitorio sebbene risultassero ampiamente decorsi i termini e richieda per l’attività svolta un compenso sproporzionato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà che impone al professionista di sconsigliare il cliente dall’avviare azioni inutilmente gravose e comunque contrarie al proprio interesse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 24 Settembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 26 Luglio 2004 (sospensione)
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