Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione beni del cliente – Truffa – Estorsione – Illecito deontologico.

L’avvocato che con raggiri si appropri di immobili di proprietà di una cliente pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. Nella specie il professionista procedeva ad una compravendita effettiva del bene, anziché ad una vendita simulata prospettata alla cliente, e poi accendeva su detti beni ipoteche a garanzia di mutui personali, facendo altresì firmare alla cliente false quietanze di pagamento. (È stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 25 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Galati), sentenza del 11 luglio 1998, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 11 Luglio 1998 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 25 Febbraio 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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