Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà, l’avvocato che assuma un incarico professionale contro un ex cliente ed avente l’identità dell’oggetto (affitto d’azienda), a nulla rilevando l’eventualità che le prime prestazioni avessero natura stragiudiziale mentre le seconde avessero natura giudiziale. L’articolo 51 c.d.f. richiede, infatti, perchè possa consentirsi l’assunzione e lo svolgimento dell’incarico contro un ex cliente, la presenza delle seguenti condizioni: il decorso di un ragionevole periodo di tempo; l’estraneità del nuovo incarico rispetto al precedente; l’impossibilità di utilizzare le notizie precedentemente acquisite. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 25 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2005, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 25 Novembre 2002 (avvertimento)
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