Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Incarichi contro ex cliente – Utilizzo di informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l’avvocato che assuma un incarico difensivo contro suoi ex clienti e relativo a fatti dei quali egli era venuto a conoscenza a causa del suo precedente mandato difensivo. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 21 giugno 2000, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 21 Giugno 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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