Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Omesso rendiconto – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga il mandato ricevuto in conflitto di interesse approfittando della qualità di procuratore del proprio cliente, che ometta di dare il rendiconto e trattenga somme avute in ragione del mandato. (Nella specie, in considerazione dei rapporti professionali e personali intrattenuti con il cliente, che avevano ingenerato un clima di confusione, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 14 Aprile 1999 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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