Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà a correttezza – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – trattenimento somme avute in acconto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto trattenendo per se le somme avute come acconto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che, omettendo di svolgere il mandato, aveva fatto divenire definitiva la decisione avverso la quale avrebbe dovuto ricorrere per conto del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 234

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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