Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di evitare incompatibilità e accaparramento di clientela, l’avvocato che assuma l’incarico di amministratore delegato di una società commerciale e attraverso la stessa gestisca peraltro attività stragiudiziale tipicamente professionale e prodromica all’eventuale affidamento di incarichi giudiziali. (Nella specie la società “studio P. s.r.l.” si dichiarava in grado di curare azioni di recupero di somme davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, a prezzi preventivati e dietro il rilascio di apposito mandato ad agire, con predisposizione di lettere di incarico standard e predisposizione di procura speciale presso la sede della società. In considerazione della inesperienza e della giovane età le sanzioni della sospensione per mesi 12 e mesi 6 sono state ridotte rispettivamente a mesi 6 e mesi 3). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Marzo 1995 (sospensione)
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