Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rappresenti in giudizio una parte nei confronti della quale il proprio coniuge abbia formulato richieste di condanna (tanto più in quanto questi svolga l’attività professionale nell’ambito dello stesso studio), ed altresì sostituisca in udienza il collega rappresentante di altra parte processuale, anche se questa abbia assunto una linea difensiva di piena adesione alla tesi della propria assistita. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 20 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 29 settembre 1998, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 29 Settembre 1998 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 20 Aprile 1995 (censura)
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