L’avvocato che, in violazione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto. (Nella specie, in considerazione del ravvedimento del professionista che, dimettendosi, ha immediatamente rimosso la causa di incompatibilità, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 16 maggio 2001, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 16 Maggio 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Dicembre 1999 (sospensione)
0 Comment