Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità e decoro – Sito web personale – Pubblicazione foto sconvenienti – Illecito deontologico.

L’avvocato, in ogni attività che comporti l’esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro, sicché deve ritenersi palesemente contrario a tali principi l’inserimento, in un proprio sito web, di fotografie ritraenti una giovane donna (nella specie la moglie del professionista) in abbigliamento discinto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 10 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 211

Giurisprudenza CNF

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