Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità e decoro – Ricettazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri dell’intera classe forense, l’avvocato che acquisti beni provenienti da furto, al fine di trarne profitto, rendendosi responsabile del reato di ricettazione, come accertato con sentenza definitiva del giudice penale. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 luglio 2003, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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