Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad una udienza, per altri concomitanti impegni processuali, e non garantendo una adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, che tale comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che non aveva partecipato all’udienza per altri concomitanti impegni processuali, e non aveva provveduto in tempo alla ricerca di un sostituto ma aveva affidato al praticante di studio, il giorno stesso dell’udienza, l’incarico di reperire un sostituto tra gli avvocati presenti in tribunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 16 maggio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 21 Marzo 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Maggio 2003 (censura)
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