Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Eccezioni relative alla costituzione del collega di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

E’ corretto il comportamento dell’avvocato che per la tutela della parte assistita eccepisca la non corretta costituzione della parte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere la difesa giudiziale è infatti prevalente sul diritto all’onore della controparte quando le eccezioni svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte. (Nella specie, è stato assolto l’avvocato che aveva eccepito la irrituale procura a difensore e quindi la nullità dell’atto di appello in quanto, per un disguido degli uffici la copia in suo possesso era in effetti priva della procura al difensore). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 18 settembre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 18 Settembre 2002
Giurisprudenza CNF

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