Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Avvocato difensore d’ufficio – Avvocato non reperibile durante il turno di difesa – Omesso adempimento della difesa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato, difensore d’ufficio, che non si renda telefonicamente raggiungibile durante il turno di reperibilità, che gravato della difesa d’ufficio non svolga il mandato e non avverta l’autorità giudiziaria della impossibilità ad adempiere all’obbligo di difesa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della più grave sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 20 settembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 20 Settembre 2004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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