Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi un documento di cui conosca la falsità a nulla rilevando l’eventualità che egli successivamente non si sia interessato della pratica per averla affidata ad un praticante di studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre) (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. 26 marzo 1999, che dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi proposti avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 15 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 309
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 309 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 15 Dicembre 1997
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