Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporto con la parte assistita — Negligenza nella difesa – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al collega domiciliatario – Pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che operi con negligenza nella difesa, ometta di dare informazioni al cliente e al collega domiciliatario e che non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 18 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 23 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 18 Marzo 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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