Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Autonomia – Attività nell’interesse del cliente – Ipotesi di legittimità.

aPone in essere un comportamento lecito e non rilevante deontologicamente il professionista che, per una finalità lecita e rispondente ad un legittimo interesse del cliente, riduca l’importo da versare alla controparte, per conto del cliente stesso. (Nella specie il professionista dopo aver rilevato un errore di calcolo contenuto nella sentenza di condanna al pagamento del proprio cliente, lo segnalava al collega di controparte e successivamente procedeva alla riduzione dell’importo da pagare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 22 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 29 marzo 2000, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 29 Marzo 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 22 Aprile 1995
Giurisprudenza CNF

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