Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che notifichi alla controparte un atto di precetto e un pignoramento malgrado la stessa avesse riconosciuto il credito professionale vantato dal professionista e avesse inviato un assegno circolare in adempimento e che trattenga somme avute dal proprio cliente per l’esecuzione del mandato ricevuto giustificando tale comportamento con una unilaterale e non autorizzata compensazione di crediti professionali. (Nella specie, vista la richiesta della procura e considerata la fattispecie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 settembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 13 ottobre 2004, n. 217
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 13 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 25 Settembre 2002 (sospensione)
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