Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la controparte – Plurime e ingiustificate iniziative processuali – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di dignità e decoro, l’avvocato che assuma ingiustificate plurime azioni processuali a carico dei debitori provocando, peraltro, un aumento delle spese processuali, a nulla rilevando ai fini disciplinari che tale comportamento sia processualmente consentito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 15 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 240

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 03 Novembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Gennaio 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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