Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Omessa accettazione come pagamento di un assegno circolare – Atteggiamenti vessatori nei confronti della controparte – Illecito deontologico.

L’avvocato che non accetti come pagamento per l’adempimento dell’obbligazione della controparte un assegno circolare e successivamente proceda all’azione esecutiva, anche al fine di lucrare ulteriori compensi professionali, che nei confronti della controparte ripetutamente ponga in essere comportamenti vessatori lasciando dietro di se una scia di riprovazione e malcontento e dando di sé una immagine di cavillosità e scarsa disponibilità pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, n. 21).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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