Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i terzi – Omesse informazioni sullo stato delle pratiche – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che non fornisca informazioni sullo stato delle pratiche a lui affidate ad un soggetto che pur risultando domiciliatario di una società cliente non ne sia il legale rappresentante.(Nella specie l’avvocato è stato ritenuto disciplinarmente non responsabile). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 maggio 2004, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 14 Maggio 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

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