Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i terzi – Accaparramento di clientela – Svolgimento di attività legale presso agenzia assicurativa e di infortunistica – Inserimento dell’indicazione dell’offerta di prestazioni legali gratuite all’interno di un cartello pubblicitario – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché rientrante nella fattispecie dell’accaparramento di clientela, l’avvocato che apponga la propria targa presso una serranda contenente la scritta “S.O.S. infortunistica stradale – Consulenza medico-legale; che svolga l’attività professionale ricevendo i clienti presso i locali di una agenzia di infortunistica; che acconsenta all’indicazione della propria attività legale in un cartello pubblicitario, della medesima agenzia, affisso presso i locali del pronto soccorso di un ospedale. L’accaparramento di clientela, infatti, è configurabile anche nelle ipotesi in cui sussista l’attitudine della condotta contestata a generare il temuto sviamento di flussi di clientela, a nulla rilevando l’eventualità che quanto prospettato non sia ancora accaduto e che l’avvocato abbia comunque assunto l’incarico direttamente dai clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione, molto lieve, dell’avvertimento che era stata inflitta dal C.d.O. presumibilmente considerando la sussistenza di diversi e generalizzati comportamenti simili a quello oggetto del procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 Aprile 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Novembre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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