Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – Rapporti con il C.d.O. – Omesse informazioni al collega sostituito – Contatti diretti con la controparte e minaccia di gravi azioni – Deposito al C.d.O. di documento alterato – Uso abusivo del titolo di avvocato ed esercizio di attività senza titolo – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di informare il collega sostituito dell’incarico ricevuto, contatti direttamente la controparte peraltro minacciandola di gravi azioni in caso di inadempimento, usi abusivamente il titolo di avvocato facendolo inserire nell’elenco telefonico, eserciti l’attività di avvocato pur non avendone il titolo, e nel corso del procedimento disciplinare aperto a suo carico produca in sua discolpa un documento falso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 7 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 23 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 07 Ottobre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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