L’avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 306
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 306 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 15 Marzo 2000 (censura)
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