Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Patrocinio infedele – Incarico contro ex cliente – Utilizzo di notizie avute in ragione del precedente mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un suo ex cliente e utilizzi peraltro le notizie acquisite in ragione del precedente mandato defensionale. (Nella specie, in considerazione dell’assoluzione intervenuta su un capo di imputazione, la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 22 maggio 200o).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 22 Maggio 2000 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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