Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e verità – Rapporti con la parte assistita – rapporti con i praticanti – Assunzione di incarichi successivamente svolti dal praticante – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma solo formalmente incarichi professionali delegandoli poi per la gestione e lo svolgimento al praticante non abilitato al patrocinio, consentendogli pertanto l’esercizio di attività non consentita e la consequenziale emissione di fatture. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 12 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 29 Aprile 2003 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 12 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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