Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente a titolo di risarcimento e apponga altresì una firma falsa sull’atto di quietanza. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 29 dicembre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 11 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 29 Dicembre 2002 (sospensione)
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