Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento documenti – Omesso adempimento dei doveri fiscali – Assunzione di incarico in conflitto di interessi – Omesse informazioni – Falsità in atti – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali, ometta di provvedere all’adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali, assuma incarichi a favore e contro propri clienti così ponendo in essere una situazione di conflitto di interessi, ometta di informare la parte assistita sull’attività svolta, apponga una dicitura falsa sulla quietanza rilasciata dalla parte debitrice, a supporto delle sue richieste di compenso, e trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, considerato che su alcuni capi di imputazione non è stata raggiunta la prova certa, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 21 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 21 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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