Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nell’ambito di una separazione consensuale chieda a ciascuno dei coniugi il compenso professionale; infatti, nel procedimento di separazione consensuale tra coniugi unico è il difensore, unico è l’interesse delle parti a pervenire allo scioglimento della convivenza e unico è il compenso dovuto al professionista. (Nella specie, anche in considerazione dei buoni precedenti, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 27 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 13 settembre 2005, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 13 Settembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 27 Febbraio 2004 (sospensione)
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