Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 7 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. LUBRANO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 243
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Maggio 2001 (sospensione)
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