Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Consenso del cliente ottenuto con l’inganno – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente l’avvocato che stabilisca unilateralmente un compenso sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte ottenendo il consenso e facendo credere con l’inganno al cliente, straniero e con gravi condizioni fisiche e psichiche, di aver chiesto solo il dovuto in base alle tariffe vigenti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 gennaio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 20 Giugno 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Gennaio 2004 (censura)
Giurisprudenza CNF

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