Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omesso deposito del fascicolo di parte – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, anche dopo la rinuncia al mandato, non dia informazioni alla parte e la suo nuovo difensore, rendendosi irreperibile, e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Luglio 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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