Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non depositi il fascicolo di parte, anche dopo la rinuncia al mandato, non dia informazioni alla parte e la suo nuovo difensore, rendendosi irreperibile, e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Luglio 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Ottobre 1999 (censura)
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