Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i magistrati e il C.d.O. – Richiesta di compensi eccessivi – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del magistrato – Espressioni offensive verso il C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della revoca del mandato invii numerose parcelle all’ex cliente così chiedendo compensi eccessivi, usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti di un magistrato e nei confronti del consiglio dell’ordine e del suo presidente. Il professionista, infatti, nell’espletamento della sua attività può manifestare la massima fermezza tanto negli scritti, quanto negli interventi orali pur sempre però nella rigorosa osservanza dei principi di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 194

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 01 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Dicembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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